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Le
associazioni "ONLUS"
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ONLUS è una
sigla che indica : ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITÀ SOCIALE.
Sono cioè associazioni il cui scopo non è quello
di guadagnare, ma di aiutare, attraverso
risorse proprie e di donatori, persone che si trovano in
difficoltà. In questi ultimi anni si è avuto
un grande sviluppo delle ONLUS tale da costringere a rivedere il quadro legislativo
che le regola.
Per quanto le riguarda le onlus sono definite e disciplinate dal decreto
legislativo 460/1997 emanato sulla base del testo elaborato dalla
commissione Zamagni ed intitolato "riordino della disciplina tributaria degli enti non
commerciali e delle organizzazioni non lucrative e di utilità sociali.
Importantissima è la sezione II (art 10-29) dove vengono definite e
disciplinate le onlus e soprattutto vengono introdotte una serie di agevolazioni fiscali a
favore dei soggetti che contribuiscono, in vario modo, al sostentamento delle
organizzazioni riconosciute come Onlus. Questo ha permesso di far pervenire alle
Associazioni linfa vitale per il loro sostentamento.
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La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite bonifico bancario, assegno, carta di credito, o conto corrente postale. E' naturalmente necessario conservare le ricevute dei versamenti. |
Riportiamo
un breve specchietto delle agevolazioni: |
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| SOGGETTO
OFFERENTE |
EROGAZIONE
LIBERALE |
RISPARMIO
FISCALE |
| Persone
fisiche |
Elargizioni
in denaro |
Detrazione
dall' IRPEF il 19% dell' importo versato fino ad un massimo di 2066 Euro (quindi è possibile detrarre al massimo l' importo di 392.5 Euro) |
| Imprese |
Elargizioni
in denaro |
Deduzione
dal reddito delle erogazioni fino a 2066 Euro o al
2% del reddito d' impresa |
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Erogazione
di servizi attraverso proprio personale |
Deduzione
fino al 5 per mille del costo totale annuo del lavoro
dipendente |
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Cessione
gratuita di derrate alimentari e prodotti farmaceutici |
Non
costituiscono ricavo |
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Cessione
gratuita di beni |
Non
rilevano ai fini del reddito se il loro costo non supera
i due milioni |
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Emissioni
di titoli di solidarietà |
Deduzione
della differenza tra il tasso praticato e quello di
riferimento |
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